mercoledì 25 novembre 2009

Tremonti Ter - Investimenti agevolati per impianti e macchinari.


Ben ritrovati cari lettori…

Vorrei pubblicare un post dall’argomento un formale ovvero Tremonti ter e gli investimenti agevolati  per impianti e macchinari, atti a favorire il superamento della crisi economica, anche perché, a noi come azienda, questo argomento interessa particolarmente. 


E poi un blog, in questo caso il NOSTRO blog, è un sito in cui pubblichiamo più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, non solo video, foto, recensioni sui locali, ma anche e principalmente pensieri, opinioni riflessioni, considerazioni, esternandovi il nostro modo di essere e di agire.  E come azienda in quanto tale, non possiamo non ammettere che anche noi purtroppo abbiamo risentito della “famosa” crisi economica che ha colpito non solo l’Italia ma l’Europa e gli Usa in generale. 


A detta di molti “La crisi sta finendo, e un anno se ne va”…. E se non fosse un tema serio e serioso si potrebbe dirla così, , parafrasando i Righeira, icone pop dell’Italia anni ‘80. Il problema è che sulla crisi - se sia passata o no; se sia alle spalle o ci si debba aspettare un colpo di coda - le opinioni di esperti, economisti e politici si sprecano.” (http://blog.panorama.it/italia/2009/08/27/la-crisi-economica-e-finita-si-no-forse-il-dibattito-tra-banchieri-ed-economisti/)
Ma ciò non toglie che proprio per far fronte l’attuale congiuntura economica e per agevolare i contribuenti l’Agenzia delle Entrate ha definito una serie di azioni per favorire il superamento della crisi economica.

Tra queste azioni troviamo:
-    accelerazione delle procedure di rimborso dei crediti di imposta,
-    agevole accesso alla rateazione dei tributi e la transazione fiscale.
Tra le tante agevolazioni previste c’è ne è una particolarmente appetibile per le imprese, questa agevolazione riguarda essenzialmente un sollievo fiscale per gli acquisti di macchinari compresi nel periodo tra luglio 2009 e giugno 2010.
Cioè è strutturata per far si che si possano ricevere agevolazioni sugli acquisti di macchinari, la data in cui si può considerare effettuato l’investimento corrisponde con la data di consegna o spedizione.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 1° luglio scorso è entrata in vigore la cosiddetta Manovra estiva (Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con L. 102/2009). Fra i vari provvedimenti adottati, la Manovra ripropone la detassazione degli investimenti, in una riedizione – per certi versi semplificata – dell’originaria «Legge Tremonti» del 1994 (D.L. 357/1994, convertito con L. 489/1994) nonché della successiva «Tremonti-Bis» del 2001 (L. 383/2001), da cui il nome di «Tremonti- Ter». Tale agevolazione – articolo 5, D.L. 78/2009 – prevede la detassazione, in misura pari al 50 per cento, degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.


Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (ma non di lavoro autonomo), indipendentemente dalla natura giuridica assunta e dal regime contabile adottato, vale a dire (sulla base di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 90 del 2001, a corredo della precedente legge cosiddetta “Tremonti-bis”): le persone fisiche esercenti attività commerciale, le società di persone e di capitali, le cooperative, i consorzi, gli enti non commerciali relativamente all’eventuale attività commerciale esercitata nonché gli enti commerciali ed i soggetti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni situate in Italia.
Periodi d’imposta agevolati
Sotto il profilo oggettivo, la norma stabilisce che gli investimenti per i quali è possibile fruire della detassazione parziale sono quelli effettuati, nel periodo compreso fra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010, cioè nell’arco di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto legge. Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, primo periodo, del D.L. n.78/2009, gli investimenti nei macchinari e nelle apparecchiature rilevano ai fini dell’agevolazione nel momento in cui gli stessi si intendono “fatti” entro l’intervallo temporale sopra individuato. Si ritiene che la scansione temporale vada riferita all’acquisizione della proprietà del bene. Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, che costituiscono la parte prevalente dei beneficiari dell’agevolazione, il calcolo della detassazione dovrà essere eseguito distintamente per il 2009 e per il 2010, in relazione alla parte di investimento realizzata in ciascuno di questi periodi.
Fruizione dell’agevolazione
Come in passato, la detassazione (fruibile mediante una corrispondente variazione in diminuzione del reddito imponibile) non incide né sulla contabilizzazione né sull’applicazione delle regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa relativamente ai beni oggetto di investimento (che, pertanto, dovranno essere assunti al lordo dell’incentivo). La norma parla di “esclusione” dall’imposizione sul reddito di impresa per il 50% del valore degli investimenti; l’agevolazione rileva solo agli effetti del tributo erariale, Ires o Irpef e non ha effetto per l’Irap in quanto questo tributo non viene nominato dalla Legge.
Esempio
Consideriamo un’azienda che abbia fatto nel 2009, 10.000 euro di Utile d’esercizio ( supponiamo che questo sia anche il reddito imponibile ai fini IRES). Supponiamo anche che abbia acquistato nel mese di ottobre 2009 una RS-640 per 15.900 Euro. La quota deducibile ai fini IRES per il 2009 sarà quindi 15.900*50%=7.950. Pertanto il reddito imponibile ai fini IRES sarà di (10.000 – 7.950) = 2.050 e quindi l’imposta da versare (pari al 27,5% del reddito imponibile) sarà di 564 invece di 2.750, con un risparmio fiscale di 2.186 euro. In realtà, il risparmio d’imposta sarà maggiore di 2.186, poiché il reddito imponibile dovrà essere ulteriormente ridotto della corrispondente quota d’ammortamento calcolata sul costo d’acquisto della RS-640.
La Legge di conversione ha stabilito che l’agevolazione può essere usufruita solo in sede di versamento a saldo delle imposte dovute per ciascuno dei due periodi 2009 e 2010.
Si segnala, da ultimo, che la norma al c. 3 prevede la revoca dell’agevolazione nel caso in cui il beneficiario ceda a terzi, ovvero destini a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, i beni oggetto di agevolazione prima del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui avviene l’acquisto. Pertanto, i beni acquistati – dai soggetti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare – nel 2009 devono essere conservati nel patrimonio dell’impresa fino al 31 dicembre 2011, a pena di decadenza dal beneficio. Tale disposizione è stata integrata al successivo c. 3-bis con un divieto di cessione (e si pone il problema di capire se il divieto operi senza limiti di tempo) a soggetti aventi stabile organizzazione fuori dallo spazio economico europeo (SEE). Nell’esercizio in cui dovesse verificarsi la revoca dell’agevolazione, quindi, il beneficiario dovrebbe operare una variazione in aumento pari al corrispettivo dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l’investimento per la parte allo stesso proporzionalmente riferibile.
Investimenti agevolabili
Come sopra accennato, la nuova disposizione circoscrive l’agevolazione agli investimenti in macchinari e attrezzature individuate alla divisione 28 della tabella ATECO 2007. Gli investimenti per i quali è possibile fruire della detassazione parziale sono pertanto quelli effettuati per l’acquisto di macchinari e apparecchiature come sopra identificati, e non – come in passato – di beni (mobili ed immobili) strumentali generalmente intesi. Si segnala inoltre che nella conversione in legge del provvedimento è stata inserita la condizione che i beni siano nuovi. Parlando di investimenti in macchinari ed apparecchiature la norma fa riferimento ad un concetto di strumentalità del bene; cioè beni che nell’ambito dell’attività economica dell’impresa sono destinati ad un utilizzo durevole. Ciò esclude che si possa parlare di agevolazione per beni acquisiti per la successiva rivendita. L’articolo 5 del Dl 78, inoltre, non fornisce particolari indicazioni sul momento in cui deve intendersi realizzato l’investimento. Ma visto che un simile problema si era creato con la Tremonti-bis, possono essere di aiuto i chiarimenti forniti in passato dalla Circolare 90/E del 2001 in cui si rimanda all’applicazione delle disposizioni ordinarie del Tuir, più precisamente all’articolo 109. Tele disposizione, al comma 2, afferma che per i beni mobili il momento in cui avviene il trasferimento coincide con la consegna del bene. Anche per i beni acquistati in leasing il momento rilevante è quello della consegna all’utilizzatore; stante pertanto la totale equiparazione fiscale tra l’acquisto del bene con contratto di compravendita e l’acquisto in leasing, si ritiene non vi sia alcun ostacolo ad inserire tra gli investimenti agevolabili anche quelli eseguiti mediante locazione finanziaria. Per quanto attiene al costo agevolabile, la Circolare 90/2001, paragrafo 3.2, aveva affermato che esso è pari al costo sostenuto dalla società di leasing senza assegnare alcuna rilevanza al prezzo stabilito per il riscatto.
Cumulabilità con altri incentivi
E’ opportuno notare, in aggiunta, che la riduzione dell’imponibile da assoggettare a tassazione spetta anche in situazioni di perdite fiscali, comunque deducibili secondo le regole ordinarie, e che tale beneficio dovrebbe essere cumulabile con altre agevolazioni, a meno che ciò non sia espressamente escluso dalle rispettive norme di riferimento.


Per ulteriori info consultare il sito: http://www.tremonti-ter.com/

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